Art. 1.
(Finalità e obiettivi).

      1. Al fine di promuovere la salvaguardia, il risanamento, la sicurezza e la valorizzazione dei fiumi, degli ambienti naturali deltizi e delle zone umide, è istituito l'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata ai fiumi, agli ambiti deltizi e alle zone umide (INRAF).
      2. L'INRAF svolge, promuove e coordina le attività di ricerca scientifica e tecnologica mirate alla rilevazione, allo studio e alla conoscenza degli ambienti naturali di cui al comma 1 e fornisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alle regioni e agli enti locali pareri sulle operazioni di salvaguardia, risanamento, riqualificazione e valorizzazione di tali ambienti naturali.
      3. Allo scopo di realizzare le finalità di cui ai commi 1 e 2, l'INRAF provvede a:

          a) monitorare lo stato di salute degli ambienti naturali deltizi, fluviali e delle zone umide;

          b) realizzare e gestire una banca dati contenente notizie di carattere scientifico e naturalistico relative alle materie di sua competenza;

          c) realizzare studi tecnico-scientifici applicabili alla salvaguardia, alla sicurezza e alla valorizzazione degli ambienti naturali deltizi, fluviali e delle zone umide;

          d) elaborare progetti di risanamento e recupero ambientale delle aree inquinate o compromesse dalle attività antropiche;

          e) elaborare studi di impatto ambientale in relazione alle attività economiche e industriali;

          f) collaborare, anche esprimendo pareri, con il Ministero dell'ambiente e della

 

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tutela del territorio e del mare, le regioni e gli enti locali, ai fini della realizzazione di interventi di salvaguardia, risanamento, messa in sicurezza e valorizzazione degli ambienti naturali fluviali, deltizi e delle zone umide;

          g) divulgare i risultati delle proprie ricerche.

      4. L'INRAF, per lo svolgimento delle proprie finalità, può avvalersi della collaborazione delle università, degli istituti e degli enti di ricerca nazionali ed esteri, pubblici e privati.
      5. L'INRAF, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, può stipulare accordi e convenzioni e costituire o partecipare a consorzi con soggetti pubblici e privati, finalizzati alla predisposizione e alla realizzazione di progetti scientifici e tecnici mirati al recupero e alla valorizzazione degli ambienti di cui al comma 1, nonché della realizzazione di progetti divulgativi e di formazione.